Convenzione servizi telegrafici e telefonici
Art. 14
32 / 40In vigore dal 25 set 1930
Per tutte le conversazioni telefoniche interurbane scambiate con la Città del Vaticano le contabilità relative saranno eseguite dall'Ufficio telefonico interurbano statale di Roma, anche per le conversazioni da e per gli Stati esteri.
Il Governo Vaticano sarà addebitato delle tasse corrispondenti alle tariffe italiane per le conversazioni in partenza dalla Città del Vaticano e verrà accreditato delle tasse vaticane per le conversazioni dirette alla Città del Vaticano.
Per il controllo e la liquidazione di tali contabilità si seguiranno le norme del Regolamento telegrafico internazionale in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-14