Art. 10
Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 10

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In vigore dal 25 set 1930
Per i telegrammi scambiati per le comunicazioni dirette tra l'Ufficio telegrafico della Città del Vaticano e gli uffici di Roma dell'Italcable o dell'Italoradio, le contabilità saranno eseguite con le norme del precedente articolo, ma scambiate con le Compagnie suddette. Il Governo Italiano si riserva il diritto di controllare dette contabilità presso le Compagnie medesime.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-10