Regolamento
Art. 136
Agevolazioni per l'acquisto.
In vigore dal 20 dic 1929
L'Amministrazione agevola la provvista dei cavalli di servizio concedendo agli agenti:
a) un sussidio pari ai due terzi del costo del cavallo col limite massimo di L. 1500, a titolo di concorso per l'acquisto del cavallo stesso, e di L. 200 per la provvista della bardatura;
b) un'anticipazione, entro il limite massimo di L. 1500, della somma differenziale tra il valore del cavallo proposto per l'acquisto e la somma data a titolo di concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-136