Regolamento

Art. 137

Visita veterinaria.

In vigore dal 20 dic 1929
Per ottenere il concorso e l'anticipazione di cui al precedente articolo, gli agenti debbono sottoporre subito dopo l'acquisto il cavallo all'esame di apposita Commissione, nominata dal comandante di legione, assistita da un ufficiale veterinario del Regio esercito e, in mancanza, da un veterinario provinciale, la quale deve riconoscere al cavallo i requisiti necessari per il servizio che deve prestare e fissarne il prezzo di stima. Nel verbale della Commissione, fatto in triplo originale, saranno minutamente indicati tutti i dati segnaletici del cavallo. La Commissione deve accertarsi che l'agente abbia avuta l'autorizzazione all'acquisto dal Comando Gruppo e deve riportarne gli estremi sul verbale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-137

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