Regolamento
Art. 141
Indennità foraggio.
In vigore dal 20 dic 1929
Agli agenti che prestano servizio a cavallo è corrisposta, oltre il soprassoldo giornaliero stabilito per i militari a cavallo dell'Arma dei Reali carabinieri, un'indennità giornaliera foraggio pari al costo medio della razione foraggio di secondo grado fissato per il Regio esercito.
Detta indennità sarà stabilita semestralmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-141