Regolamento

Art. 146

Trasporti sulle linee tramviarie ed automobilistiche.

In vigore dal 20 dic 1929
Gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale in divisa, o muniti di uno speciale segno di riconoscimento se indossano l'abito civile, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane: gli ufficiali senza limitazione di numero; i sottufficiali, militi scelti e militi limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-146

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