Regolamento›Titolo VI
Art. 150
Reclutamento.
In vigore dal 2 ago 1940
Alla Milizia forestale ausiliaria istituita coll' della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, possono appartenere come militi coloro che abbiano compiuto il 20° anno di età e non abbiano superato il 55°, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare.
Le nomine dei militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte, previo accertamento dei requisiti tecnici degli elementi reclutabili, con decreto del comandante della Milizia forestale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-150