Regolamento›Titolo VI
Art. 153
Armamento e vestiario.
In vigore dal 20 dic 1929
Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria sono autorizzati fuori servizio a portare uno speciale bracciale verde recante il distintivo della Milizia nazionale forestale.
Essi possono vestire l'uniforme solo in caso di regolare chiamata in servizio.
Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati. Le armi verranno ad essi distribuite per la durata del servizio dai comandanti di coorte e di centuria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-153