Regolamento›Titolo VII
Art. 156
Ufficiali sforniti di laurea in agraria od in ingegneria.
In vigore dal 20 dic 1929
Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale attualmente in servizio, e di grado inferiore a console, muniti di titoli di studio per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari od alle Regie scuole di ingegneria, dovranno ottenere il titolo universitario entro l'anno 1933 per poi conseguire anche il diploma di specializzazione forestale.
Frattanto, essi non potranno essere destinati a servizi tecnici nè potranno essere promossi di grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-156