Regolamento›Titolo VII
Art. 160
Sottufficiali.
In vigore dal 20 dic 1929
Nella prima applicazione del presente regolamento, è data facoltà al Consiglio d'amministrazione di attuare promozioni speciali a vice brigadieri fra i militi scelti e militi che diano sicuro affidamento di bene coprire detto grado e posseggano uno dei seguenti requisiti:
a) otto anni di servizio forestale;
b) aver conseguito precedentemente grado di ufficiale o sottufficiale nel Regio esercito o nella M.V.S.N. o negli altri Corpi armati;
c) che posseggano la licenza tecnica o titolo equipollente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-160