RegolamentoTitolo VII

Art. 160

Sottufficiali.

In vigore dal 20 dic 1929
Nella prima applicazione del presente regolamento, è data facoltà al Consiglio d'amministrazione di attuare promozioni speciali a vice brigadieri fra i militi scelti e militi che diano sicuro affidamento di bene coprire detto grado e posseggano uno dei seguenti requisiti: a) otto anni di servizio forestale; b) aver conseguito precedentemente grado di ufficiale o sottufficiale nel Regio esercito o nella M.V.S.N. o negli altri Corpi armati; c) che posseggano la licenza tecnica o titolo equipollente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-160

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