Art. 1

In vigore dal 20 dic 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, contenente disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le finanze, per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Acerbo - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII Atti del Governo, registro 290, foglio 112. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-rd-1

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