Regolamento›Titolo VII
Art. 159
Completamento dei quadri degli ufficiali.
In vigore dal 20 dic 1929
Per il completamento dei quadri in relazione alle vacanze esistenti all'atto della pubblicazione del presente regolamento è consentito:
a) il passaggio nella Milizia nazionale forestale dei funzionari del soppresso Real corpo delle foreste che abbiano già fatto domanda all'atto della costituzione della Milizia.
Il Consiglio di amministrazione riprenderà in esame le domande corredandole di tutti gli elementi informativi, e delibererà in modo insindacabile l'ammissione o meno nella Milizia nazionale forestale con il grado corrispondente a quello che i richiedenti ricoprono nel ruolo civile forestale;
b) che, nel primo concorso normale per l'assunzione nella Milizia nazionale forestale col grado di capo manipolo, tre posti siano riservati agli avventizi che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 45 anni d'età, siano provvisti delle prescritte lauree, prestino servizio nell'Amministrazione forestale da oltre 4 anni ed abbiano fatta domanda di passaggio alla Milizia nazionale forestale all'atto della sua costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-159