Regolamento›Titolo VII
Art. 161
Trattamento economico ai provenienti dai soppressi Corpi.
In vigore dal 20 dic 1929
Se nella prima applicazione del nuovo ordinamento un agente proveniente dai soppressi Corpi venga a fruire di un trattamento economico inferiore a quello di cui usufruiva in passato, conserverà la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-161