Regolamento›Titolo VII
Art. 157
Ufficiali sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori.
In vigore dal 20 dic 1929
Gli ufficiali attualmente in servizio, sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari e forestali o alle Regie scuole di ingegneria, saranno destinati esclusivamente ai servizi di vigilanza o di amministrazione, e non potranno godere di promozioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-157