RegolamentoTitolo VII

Art. 162

Facoltà di trattenere in servizio gli agenti che hanno maturato il diritto a pensione.

In vigore dal 20 dic 1929
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Gruppo legioni forestali, ha facoltà, nell'interesse dell'Amministrazione, di rinviare, fino a che non sia raggiunta la sistemazione dei ruoli organici, il collocamento a riposo degli agenti della Milizia nazionale forestale, provenienti dal personale di custodia del Real corpo delle foreste, Regi tratturi e trazzere ed Ispettorato generale della pesca, quand'anche abbiano raggiunto i limiti per la pensione. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo. Il Ministro per le finanze: Mosconi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-162

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