Regolamento›Titolo VII
Art. 162
Facoltà di trattenere in servizio gli agenti che hanno maturato il diritto a pensione.
In vigore dal 20 dic 1929
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Gruppo legioni forestali, ha facoltà, nell'interesse dell'Amministrazione, di rinviare, fino a che non sia raggiunta la sistemazione dei ruoli organici, il collocamento a riposo degli agenti della Milizia nazionale forestale, provenienti dal personale di custodia del Real corpo delle foreste, Regi tratturi e trazzere ed Ispettorato generale della pesca, quand'anche abbiano raggiunto i limiti per la pensione.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Acerbo.
Il Ministro per le finanze:
Mosconi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-162