Regolamento›Titolo VII
Art. 161
161 / 162Trattamento economico ai provenienti dai soppressi Corpi.
In vigore dal 20 dic 1929
Se nella prima applicazione del nuovo ordinamento un agente proveniente dai soppressi Corpi venga a fruire di un trattamento economico inferiore a quello di cui usufruiva in passato, conserverà la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-161