Art. 161 · Trattamento economico ai provenienti dai soppressi Corpi.
RegolamentoTitolo VII

Art. 161

161 / 162

Trattamento economico ai provenienti dai soppressi Corpi.

In vigore dal 20 dic 1929
Se nella prima applicazione del nuovo ordinamento un agente proveniente dai soppressi Corpi venga a fruire di un trattamento economico inferiore a quello di cui usufruiva in passato, conserverà la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-161