Regolamento›Titolo I
Art. 3
Funzioni e qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
In vigore dal 20 dic 1929
Gli ufficiali ed i sottufficiali della Milizia nazionale forestale sono ufficiali di polizia giudiziaria; i militi scelti ed i militi della Milizia nazionale forestale sono agenti di polizia giudiziaria.
I sottufficiali, militi scelti e militi portano come distintivo di tali qualifiche un alamaro nero su fondo verde alle maniche della giubba.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-3