RegolamentoTitolo I

Art. 8

Servizi ausiliari in caso di guerra.

In vigore dal 20 dic 1929
In tempo di guerra, la Milizia nazionale forestale disimpegna gli speciali servizi ad essa attribuiti o da attribuirsi dal Ministero della guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-8

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