Regolamento›Titolo I
Art. 8
Servizi ausiliari in caso di guerra.
In vigore dal 20 dic 1929
In tempo di guerra, la Milizia nazionale forestale disimpegna gli speciali servizi ad essa attribuiti o da attribuirsi dal Ministero della guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-8