RegolamentoTitolo I

Art. 7

Servizio d'ordine pubblico.

In vigore dal 20 dic 1929
La Milizia nazionale forestale può essere impiegata dalle autorità politiche e militari, come truppa, solo in casi eccezionalmente gravi, e cioè quando per il mantenimento dell'ordine pubblico tutte le forze militari presidiarie fossero messe a disposizione delle predette autorità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-7

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