RegolamentoTitolo I

Art. 5

Uso dell'abito civile.

In vigore dal 20 dic 1929
Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi, quando siano incaricati di particolari servizi istituzionali, o dietro speciale ordine, vestono l'abito civile. Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi che debbano far capo per ragioni di servizio agli uffici internazionali di frontiera possono recarvisi indossando l'uniforme.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-5

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