Regolamento›Titolo I
Art. 4
Funzioni e qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
In vigore dal 20 dic 1929
I sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ed in tale loro qualità sono soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-4