Regolamento
Art. 13
Attribuzioni del comandante il Gruppo Legioni.
In vigore dal 20 dic 1929
Il comandante del Gruppo Legioni ha le seguenti attribuzioni:
a) esercita le funzioni di comando a norma dell'articolo precedente;
b) di sua iniziativa studia e sottopone al Ministro per l'agricoltura e le foreste tutto ciò che può essere utile per l'ordinamento dei servizi forestali, la vigilanza e tutela dei boschi e le opere forestali e montane;
c) dirama, secondo le direttive ricevute dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, le istruzioni e le regole per il servizio amministrativo e tecnico, di vigilanza e tutela dei boschi, e per le opere forestali e montane, e coordina altresì l'azione dei comandi dipendenti;
d) dà le disposizioni per l'applicazione dei regolamenti compilati dai Consigli provinciali dell'economia ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per la conservazione e utilizzazione dei boschi;
e) fa eseguire le deliberazioni e le disposizioni dei Consigli provinciali dell'economia;
f) impartisce le disposizioni per l'esecuzione di piani di assestamento dei boschi e dei progetti di rimboschimento, rinsaldamento e sistemazione approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in dipendenza delle leggi vigenti;
g) provvede a quant'altro è inerente al servizio al quale presiede.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-13