Regolamento

Art. 15

Attribuzioni del comandante di legione.

In vigore dal 20 dic 1929
Il Comando di legione cura la disciplina dei reparti dipendenti, l'amministrazione del personale, ed esercita le funzioni ispettive di controllo e coordinamento sull'opera del personale stesso. Il Comando stesso perciò: a) adempie a tutti gli obblighi imposti dal regolamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e dal presente regolamento; b) vigila sull'andamento generale della legione e provoca dal Comando Gruppo legioni forestali tutti i provvedimenti necessari per assicurare la disciplina, la speditezza e la maggiore efficacia del servizio, curando l'unità di indirizzo e il coordinamento tra i Comandi dipendenti; c) provvede all'amministrazione del personale dipendente; d) compie le ispezioni ordinarie e quelle straordinarie che venissero disposte dal Comando Gruppo legioni; e) si informa e informa il Comando Gruppo legioni sulle pratiche tecniche definite dai Comandi di coorte e centuria; f) concreta e illustra ai dipendenti Comandi le istruzioni di carattere generale sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-15

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