Regolamento

Art. 17

Attribuzioni del comandante di coorte.

In vigore dal 20 dic 1929
Il comandante di coorte ha le seguenti attribuzioni che disimpegna alla dipendenza, rispettivamente, del Comando di legione e del Gruppo legioni: a) esercita le funzioni disciplinari sul personale assegnato alla coorte e alle centurie dipendenti; b) coadiuva il Comando di legione nel coordinamento dell'azione della Milizia nel territorio della coorte; c) provvede all'amministrazione del personale, alla regolare esecuzione delle leggi e di ogni disposizione riguardante i compiti della Milizia nazionale forestale e i servizi ad essa affidati; d) dispone, nella Provincia in cui ha sede il Comando, o comunque nel territorio comprendente anche più Provincie della circoscrizione in cui non vi fossero Comandi di centuria, lo studio e la compilazione di progetti di sistemazioni montane, rimboschimenti, miglioramenti di boschi e pascoli, di piani di assestamento di boschi, e di ogni altra opera tecnica, e approva, assumendone la responsabilità, i progetti stessi, se compilati da personale dipendente o estraneo; e) vigila l'esecuzione dei lavori inerenti ai progetti di cui al precedente comma; f) autorizza i tagli dei boschi appartenenti ai Comuni ed agli altri enti morali soggetti alla tutela economica della Milizia nazionale forestale, salvo che non sia diversamente disposto da leggi e regolamenti speciali; g) decide in ordine alle domande derivanti dalle limitazioni alla proprietà terriera, privata o pubblica, in quanto la decisione non sia di competenza di altra autorità per disposizioni di leggi o regolamenti; h) provvede al collaudo dei lavori eseguiti a carico totale o parziale dello Stato, in quanto il collaudo medesimo non sia di altrui competenza, e a quello delle utilizzazioni boschive di cui alla lettera f); i) gestisce i fondi anticipati dallo Stato o dalle Prefetture, come pure quelli depositati da terzi, rispondendone personalmente; l) provvede alla conciliazione delle contravvenzioni forestali, secondo le disposizioni vigenti in materia; m) fa parte della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia nella Provincia della circoscrizione in cui non sia stabilito il Comando di centuria; n) adempie a tutte le altre funzioni che, nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nei successivi provvedimenti legislativi, erano devolute alle autorità forestali, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-17

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