Regolamento
Art. 22
Attribuzioni degli ufficiali addetti ai vari Comandi.
In vigore dal 20 dic 1929
Gli ufficiali addetti ai Comandi di legione, coorte e centuria, compresi gli ufficiali distaccati dalla sede dei Comandi di coorte e centuria, adempiono agli incarichi che vengono loro affidati dai rispettivi comandanti, verso i quali rispondono dell'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-22