Regolamento

Art. 26

Personale all'Azienda del demanio forestale.

In vigore dal 20 dic 1929
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinerà alla Azienda stessa il personale degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale ed eccezionalmente anche quello dei ruoli transitori civili, occorrente per i servizi di questa. L'Azienda delle foreste demaniali non potrà impiegare, nemmeno a titolo d'incarico provvisorio, personale che non le sia stato assegnato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste secondo le precedenti disposizioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-26

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