Regolamento
Art. 26
Personale all'Azienda del demanio forestale.
In vigore dal 20 dic 1929
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinerà alla Azienda stessa il personale degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale ed eccezionalmente anche quello dei ruoli transitori civili, occorrente per i servizi di questa.
L'Azienda delle foreste demaniali non potrà impiegare, nemmeno a titolo d'incarico provvisorio, personale che non le sia stato assegnato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste secondo le precedenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-26