Regolamento

Art. 23

Residenza degli ufficiali appartenenti alle coorti e alle centurie.

In vigore dal 20 dic 1929
Di norma gli ufficiali appartenenti alla coorte od alla centuria hanno sede presso il proprio Comando. Su proposta del Comando Gruppo legioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che, in centri di speciale importanza forestale e lontani dalla sede del Comando di coorte e di centuria, siano eccezionalmente istituiti dei Comandi distaccati, affidandoli anche ad ufficiali inferiori anziani.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-23

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