Regolamento

Art. 25

Distaccamenti e stazioni.

In vigore dal 20 dic 1929
I distaccamenti e le stazioni sono gli ultimi organi esecutivi dei servizi istituzionali e complementari della Milizia nazionale forestale. I distaccamenti sono comandati, di norma, da un maresciallo maggiore o da un maresciallo capo, salvo l'eccezione disposta dal 5° comma del presente articolo. Le stazioni sono comandate, seconda l'importanza, da sottufficiali o militi scelti. I comandanti di distaccamento e di stazione dirigono i servizi nella loro giurisdizione e ne rispondono al Comando di centuria o di coorte. Il Comando Gruppo legioni. può incaricare del comando dei distaccamenti e delle stazioni rispettivamente sottufficiali di grado inferiore a quello prescritto o militi scelti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-25

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