Regolamento
Art. 31
Reclutamento dei capi manipolo.
In vigore dal 20 dic 1929
Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il corso speciale d'istruzione forestale presso un Regio istituto agrario forestale superiore del Regno, nonché quello della Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale, di cui all' del presente regolamento, ed un periodo di applicazione pratica presso una foresta demaniale designata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-31