Regolamento›Titolo II
Art. 36
Opera di previdenza.
In vigore dal 20 dic 1929
Agli ufficiali e marescialli della Milizia nazionale forestale sono estese le disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore del personale civile e militare dello Stato e loro superstiti.
Per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi, sarà provveduto successivamente, con apposita disposizione, al regime di previdenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-36