RegolamentoTitolo II

Art. 36

Opera di previdenza.

In vigore dal 20 dic 1929
Agli ufficiali e marescialli della Milizia nazionale forestale sono estese le disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore del personale civile e militare dello Stato e loro superstiti. Per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi, sarà provveduto successivamente, con apposita disposizione, al regime di previdenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-36

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