Regolamento
Art. 38
Applicazione alla Milizia nazionale forestale delle leggi e regolamenti militari.
In vigore dal 20 dic 1929
Per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale valgono tutte le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e relativo regolamento, salvo le eccezioni in appresso indicate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-38