Regolamento›Titolo II
Art. 33
Equivalenza del servizio della Milizia nazionale forestale a quello militare. Dispensa dai richiami alle armi.
In vigore dal 20 dic 1929
Il servizio prestato nella Milizia nazionale forestale è computato agli effetti degli obblighi militari come servizio militare, nel senso che il personale della Milizia nazionale forestale è esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario o di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-33