Regolamento

Art. 32

Reclutamento degli allievi militi.

In vigore dal 20 dic 1929
Il reclutamento degli allievi militi è effettuato con bando di concorso stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Gli allievi militi debbono avere i requisiti prescritti dall' del R. decreto 18 marzo 1926, n. 625, oltre a quelli che verranno richiesti dal bando di concorso. I militi a cavallo sono tratti dagli allievi militi che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo del Regio esercito o dai militi che abbiano frequentato con successo un corso di equitazione secondo le norme che verranno emanate dal Comando Gruppo legioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo