Regolamento›Titolo II
Art. 37
Condizioni per conseguire l'avanzamento.
In vigore dal 20 dic 1929
Nessuno può conseguire promozioni se non esistano vacanze nel grado superiore.
Qualora non sia possibile ricoprire tutti i posti vacanti nel ruolo di un determinato grado, potranno essere effettuate altrettante promozioni in soprannumero nel grado immediatamente inferiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-37