Regolamento
Art. 16
Comando di coorte e sua costituzione.
In vigore dal 20 dic 1929
La coorte è comandata da un 1° seniore o da un seniore, e può essere formata da più centurie.
Le coorti, le cui giurisdizioni siano limitate ad una sola Provincia, non vengono ripartite in centurie.
Per ogni ragione disciplinare, ispettiva, di controllo e di coordinamento, nonché per l'amministrazione del personale, la coorte dipende dal Comando di legione, mentre per quanto si riferisce ai servizi tecnici corrisponde direttamente col Comando Gruppo legioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-16