Regolamento
Art. 145
Trasporti.
In vigore dal 20 dic 1929
Agli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi sono estese le norme in vigore per i trasporti del Regio esercito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-145