Regolamento›Titolo V
Art. 144
Qualifica degli alloggi.
In vigore dal 20 dic 1929
La qualifica di alloggio di servizio o di concessione è caso per caso stabilita dal Comando Gruppo legioni forestali, fermo il principio, in linea di massima, che il numero degli alloggi di servizio dovrà essere limitato ad uno per ogni Comando, Scuola, ecc.
L'alloggio di servizio compete di diritto solamente ai comandanti delle Scuole ed al comandante del Gruppo Legioni, al quale ultimo spetta anche il mobilio.
Per gli alloggi non di servizio, e quindi a pagamento, si seguiranno le norme concordate tra il Ministero delle finanze e quello della guerra e della marina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-144