Regolamento
Art. 139
Sostituzione del cavallo.
In vigore dal 20 dic 1929
Se dopo cinque anni di servizio prestato si rendesse necessario sostituire il cavallo con altro più idoneo, potrà l'Amministrazione concedere un nuovo concorso ed una nuova anticipazione, tenendo però conto della differenza di prezzo fra i due cavalli e senza eccedere mai, per l'ammontare del concorso, il limite massimo stabilito nel precedente .
Nei casi in cui la inidoneità del cavallo fosse dovuta ad incuria dell'agente, non solo non potrà essere accordato alcun concorso, ma l'agente stesso dovrà rifondere all'Amministrazione l'importo del primo concorso ottenuto. Sulle responsabilità dell'incuria nei riguardi dell'agente, giudica, inappellabilmente, il Comando Gruppo legioni.
Qualora la sostituzione del cavallo con altro più idoneo si rendesse necessaria prima che siano trascorsi cinque anni di servizio, l'Amministrazione si rivarrà nel modo indicato per la cessazione del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-139