Regolamento

Art. 134

Conto individuale vestiario.

In vigore dal 20 dic 1929
Per ciascun agente è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100 a spese dell'Amministrazione. Le modalità di gestione di tale conto, sia per le ritenute mensili e sia per la somministrazione di oggetti di equipaggiamento individuali, saranno stabilite con decreto Ministeriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-134

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