Regolamento
Art. 134
Conto individuale vestiario.
In vigore dal 20 dic 1929
Per ciascun agente è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100 a spese dell'Amministrazione.
Le modalità di gestione di tale conto, sia per le ritenute mensili e sia per la somministrazione di oggetti di equipaggiamento individuali, saranno stabilite con decreto Ministeriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-134