Regolamento

Art. 131

Armi e munizioni.

In vigore dal 20 dic 1929
L'armamento è di proprietà dello Stato: ogni sottufficiale, milite scelto, milite e allievo milite è responsabile della buona conservazione delle armi affidategli. Le spese di riparazione e di rinnovazione non dovute a cause di servizio sono a carico dei consegnatari. Le munizioni sono fornite dall'Amministrazione: i consegnatari debbono rispondere delle munizioni consumate senza giustificati motivi. Coloro che per qualsiasi motivo cessino dal servizio dovranno riconsegnare al superiore immediato tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-131

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