Regolamento

Art. 132

Oggetti di corredo ed equipaggiamento a carico dello Stato.

In vigore dal 20 dic 1929
La prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento ai sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi e le modificazioni ed i completamenti resi necessari dalle successive promozioni sono a carico dello Stato. Gli oggetti che fanno parte della prima distribuzione saranno indicati con decreto Ministeriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-132

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo