Regolamento
Art. 132
Oggetti di corredo ed equipaggiamento a carico dello Stato.
In vigore dal 20 dic 1929
La prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento ai sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi e le modificazioni ed i completamenti resi necessari dalle successive promozioni sono a carico dello Stato.
Gli oggetti che fanno parte della prima distribuzione saranno indicati con decreto Ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-132