Regolamento›Titolo IV
Art. 128
Indennità per servizi collettivi.
In vigore dal 20 dic 1929
Per le indennità per i servizi collettivi, si applicano le norme in vigore per i Reali carabinieri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-128