RegolamentoTitolo IV

Art. 128

Indennità per servizi collettivi.

In vigore dal 20 dic 1929
Per le indennità per i servizi collettivi, si applicano le norme in vigore per i Reali carabinieri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-128

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