RegolamentoTitolo IV

Art. 124

Indennità per giri di servizio nella giurisdizione del proprio reparto.

In vigore dal 20 dic 1929
Nessuna indennità spetta ai comandanti di distaccamento e di stazione ed ai militi per i giri di servizio e per operazioni nel territorio della propria giurisdizione, che si compiano nelle 24 ore. Ai comandanti di distaccamento e di stazione ed ai militi compete l'indennità di percorrenza sulle vie ordinarie ed il rimborso delle spese di viaggio con le norme stabilite per i Reali carabinieri, semprechè nel giro di servizio tra andata e ritorno si compia un percorso non inferiore ai km. 20 dalla sede del Comando. Detta indennità è da computarsi solo per i chilometri eccedenti i primi 20 fra andata e ritorno. Al personale suddetto, quando, per ragioni di distanza o per giustificati motivi, non possa rientrare nella propria residenza nella stessa giornata, compete un'indennità di pernottazione, nella misura di L. 12 per i marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli, L. 10 per i brigadieri e vice brigadieri, L. 8 per i militi scelti e militi. L'indennità di pernottazione è accresciuta di L. 5.50 per il personale che compie il servizio a cavallo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-124

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