RegolamentoTitolo IV

Art. 125

Indennità di tramutamento.

In vigore dal 20 dic 1929
Nei trasferimenti di sede, sono dovute a tutti gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale le indennità di trasferimento per la famiglia, nella misura e con le modalità stabilite per l'Arma dei Reali carabinieri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-125

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