Regolamento›Titolo IV
Art. 125
Indennità di tramutamento.
In vigore dal 20 dic 1929
Nei trasferimenti di sede, sono dovute a tutti gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale le indennità di trasferimento per la famiglia, nella misura e con le modalità stabilite per l'Arma dei Reali carabinieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-125