Regolamento›Titolo IV
Art. 123
Indennità di missione per i sottufficiali, militi scelti e militi, in servizio isolato.
In vigore dal 20 dic 1929
Nel servizio prestato per conto dello Stato fuori della ordinaria residenza, spettano le speciali indennità qui appresso indicate:
a) l'indennità giornaliera di soggiorno in ragione di L. 20 per i marescialli, L. 16 per i brigadieri e vice brigadieri, L. 14 per i militi scelti e militi, e L. 10 per gli allievi.
L'indennità è corrisposta per tutta la durata del servizio, compreso il giorno della partenza e quello del ritorno. Se il servizio nella medesima località dura oltre un mese, la misura dell'indennità di soggiorno da corrispondersi per il tempo successivo è ridotta ai due terzi. Se la durata del servizio sempre nella stessa località eccede i tre mesi, la misura della indennità per il tempo successivo è ridotta alla metà. Qualora la durata del servizio si protragga oltre i sei mesi, la continuazione della corresponsione dell'indennità è subordinata ad una speciale autorizzazione ministeriale;
b) rimborso del prezzo del biglietto di 2ª classe per i marescialli e di 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti, militi ed allievi militi sulle ferrovie, tramvie, linee automobilistiche e di navigazione destinate in modo periodico e regolare al pubblico servizio a tariffa ridotta, se questa è concessa, aumentato di 2/10;
c) rimborso del prezzo netto del biglietto di 2ª classe per i marescialli e 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti, militi ed allievi militi nei trasporti sui piroscafi, aumentato di 2/10;
d) compenso di L. 0.50 per i marescialli, di L. 0.25 per i brigadieri e vice brigadieri, di L. 0.10 per i militi scelti, militi ed allievi militi per ogni chilometro percorso su vie ordinarie, nei viaggi che non possono compiersi con i mezzi di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) l'indennità di trasferta è aumentata di L. 5.50 giornaliere per il personale che compie il servizio a cavallo;
f) per l'indennità per conto di terzi non a carico dello Stato, valgono le tariffe e le norme già in uso nel Reale corpo delle foreste ( del decreto Ministeriale - Ministero economia nazionale - 16 novembre 1925).
Per il personale dei distaccamenti e delle stazioni, si considera come ordinaria residenza tutto il territorio di giurisdizione del distaccamento e della stazione.
Per il personale addetto ai Comandi retti da ufficiali, la residenza comprende un raggio di 10 km. dalla sede del Comando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-123