Regolamento

Art. 118

Modalità per la compilazione delle note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi.

In vigore dal 20 dic 1929
Le note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi sono compilate dall'ufficiale comandante il reparto dal quale dipendono, entro il mese di dicembre di ogni anno, ed annotate per il giudizio di revisione dal comandante del reparto immediatamente superiore. Analogamente sono compilate le note informative di coloro che prestano servizio presso gli uffici o Comandi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-118

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