Regolamento
Art. 113
Riammissione dopo la espulsione.
In vigore dal 20 dic 1929
Il sottufficiale, milite scelto o milite espulso può essere riammesso in servizio solo quando siano riconosciuti insussistenti ed infondati gli addebiti che avevano determinata la espulsione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire al riammesso, esclusa ogni concessione di stipendi o paghe arretrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-113