Regolamento
Art. 112
Assegno alimentare.
In vigore dal 20 dic 1929
Al sottufficiale, milite scelto o milite sospeso è corrisposto un assegno alimentare non superiore a un terzo dello stipendio o paga se celibe, non superiore alla metà se ammogliato con non più di tre figli, e non superiore ai due terzi se ammogliato con più di tre figli.
La misura dell'assegno è sempre stabilita dal Comando Gruppo.
L'assegno sarà imputato a discarico degli arretrati che fossero da corrispondere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-112