Regolamento

Art. 112

Assegno alimentare.

In vigore dal 20 dic 1929
Al sottufficiale, milite scelto o milite sospeso è corrisposto un assegno alimentare non superiore a un terzo dello stipendio o paga se celibe, non superiore alla metà se ammogliato con non più di tre figli, e non superiore ai due terzi se ammogliato con più di tre figli. La misura dell'assegno è sempre stabilita dal Comando Gruppo. L'assegno sarà imputato a discarico degli arretrati che fossero da corrispondere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-112

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo