Regolamento
Art. 117
Sospensione per espiazione di pena.
In vigore dal 20 dic 1929
Il sottufficiale, milite scelto o milite condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia passibile di espulsione, è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio o paga, finché non abbia scontato la pena. Alla famiglia sarà corrisposto l'assegno alimentare nella misura stabilita dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-117