Regolamento
Art. 116
Conseguenze amministrative e disciplinari in caso di assoluzione.
In vigore dal 20 dic 1929
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che il sottufficiale, milite scelto o milite vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'interessato riacquista il diritto allo stipendio o paga non percepiti in tutto od in parte e gli è restituita a tutti gli effetti l'anzianità perduta.
In tutti i casi di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata, e quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti che rendano punibile disciplinarmente il sottufficiale, milite scelto o milite, l'Amministrazione può sottoporlo a Commissione di disciplina, e, qualora sia riconosciuto passibile di sospensione dallo stipendio o dalla paga, non riacquista il diritto agli stipendi o alle paghe in tutto od in parte non percepiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-116